Un obiettivo condiviso dalle imprese italiane, a seguito del cambiamento del mondo del lavoro a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, è quello di arginare la fuga di talenti dal nostro Paese, rafforzando l’economia interna e riconoscendo in primis il ruolo dei giovani nel contesto occupazionale.
Le nuove generazioni rappresentano il futuro caratterizzato da motivazione, desiderio di realizzazione, successo, team building e capacità di recepire nuove idee.
Ogni Realtà dovrebbe considerare l’inserimento di nuove risorse, dotate di soft skills, coerenti con il piano di sviluppo aziendale.
Presentiamo nel nostro articolo l’apprendistato: un contratto di lavoro vantaggioso sia dal punto di vista del candidato alla ricerca di un impiego sia dall’ente reclutante.
L’apprendistato: che cos’è e quali sono le sue caratteristiche
Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, l’apprendistato è una forma contrattuale, introdotta in Italia diversi anni fa, per cui il datore di lavoro, oltre a retribuire economicamente il collaboratore per il suo operato, è obbligato a garantire una formazione necessaria all’acquisizione di competenze professionali adeguate al ruolo per cui è stato assunto.
L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo internamente o esternamente all’azienda.
Sul nostro sito alla pagina puoi trovare molte informazioni utili sull’apprendistato per le aziende e per i candidati che si affidano a ETJCA.
Le differenze tra tirocinio e apprendistato
Tirocinio
Quando si sente parlare di tirocinio, si intende un periodo di orientamento o di formazione, il quale può essere curricolare (quindi inserito in un progetto scolastico o universitario) oppure extracurricolare. Il tirocinio ha generalmente una durata media di 6 mesi e può essere fine a sé stesso oppure dar luogo ad un contratto determinato, indeterminato o di apprendistato; dipenderà dalle esigenze aziendali e dalle capacità del ragazzo.
Apprendistato
L’apprendistato invece è un vero e proprio contratto di lavoro, che mira a formare una figura specializzata la quale, alla fine del periodo determinato di apprendistato, sarà completamente autonoma. A differenza degli stagisti, gli apprendisti hanno maggiori garanzie: pur essendo ancora in formazione, essi maturano ferie, permessi, malattia e maternità esattamente come gli altri dipendenti con contratti di lavoro determinato o indeterminato.
Le diverse tipologie di apprendistato
La legislazione attuale disciplina tre tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: un’opportunità per i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Si tratta di un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. Apprendistato professionalizzante: Una tipologia ideale per le risorse con un’età compresa dai 18 ai 29 anni compiuti, in tutti i settori pubblici e privati. L’apprendistato professionalizzante è utile al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l’artigianato.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: Ultima tipologia di questo contratto di lavoro.
Consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La retribuzione degli apprendisti
La retribuzione degli apprendisti è strettamente interconnessa alla tipologia di contratto di assunzione.
Generalmente, il lavoratore con contratto di apprendistato può:
- essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale;
- stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Di seguito alcuni dettagli retributivi delle diverse tipologie di apprendistato:
- la retribuzione di un apprendista con contratto professionalizzante varia in base a quanto previsto dal CCNL. All’inizio del rapporto di lavoro potrebbe essere pari al 60% giungendo gradualmente al 100% nel corso degli anni;
- la retribuzione pervista per il contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca è disciplinata dal CCNL e dal livello di inquadramento.
L’apprendista, come tutti i lavoratori dipendenti, ha diritto a:
- copertura assistenziale per malattia e maternità;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie (anche professionali);
- copertura previdenziale;
- assegno per il nucleo familiare;
- Naspi e altri ammortizzatori sociali, in caso di crisi dell’impresa.
Tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno inoltre diritto al TFR (trattamento di fine rapporto).
Permettere alle aziende di far accedere i giovani al mondo del lavoro è fondamentale. Anche in un momento come questo, formare e preparare nuove risorse può essere la scelta vincente per evitare la fuga all’estero dei nostri giovani talenti.