Tredicesima e quattordicesima: chi ne ha diritto e quando - Etjca

Tredicesima e quattordicesima: chi ne ha diritto e quando

28 Nov Tredicesima e quattordicesima: chi ne ha diritto e quando

Pubblicato alle 10:00 in Candidati da Etjca

Sono molti i diritti a disposizione di un dipendente assunto con contratto regolare da un’agenzia per il lavoro.

Tra questi, avrai sentito sicuramente parlare di tredicesima e quattordicesima.

Si tratta, in breve, di due mensilità in cui la retribuzione è maggiorata per permettere ai collaboratori di godere di una maggiore stabilità economica, ma andiamo più nel dettaglio.

Considerando la vicinanza con il periodo natalizio abbiamo pensato a una finestra sul nostro blog utile a rispondere alle domande più frequenti che ci capita di osservare giorno per giorno nei candidati rispetto alla tredicesima, e di considerare anche alcune tra le più frequenti in merito alla quattordicesima.

La Tredicesima mensilità

Prima di parlare del presente, ti presentiamo qualche dato storico relativo alla tredicesima. Si tratta di un compenso economico concesso ai dipendenti prima delle feste di Natale su libertà del datore di lavoro.

Dal 5 agosto del 1937 in Italia la tredicesima è divenuta obbligatoria nel settore industriale e, dati i suoi benefici, nel 1946 l’accordo interconfederale per l’industria ha deciso di estenderla a tutte le altre categorie di professionisti.

Dal 1960 è diventata legge erga omnes – nei confronti di tutti i dipendenti sia pubblici che privati- indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro con cui sono stati assunti.

La tredicesima viene percepita come gratifica natalizia ed è una vera e propria mensilità aggiuntiva erogata ai lavoratori.

Le domande più frequenti sulla Tredicesima

Abbiamo raccolto alcune FAQ relative alla tredicesima, con risposte sintetiche e alla portata di chiunque senta il bisogno di fare un po’ di chiarezza.

⇒ A chi spetta? A tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato.

⇒ A quanto ammonta la retribuzione? È strettamente legata all’importo dello stipendio lordo: ad ogni mese, a partire da gennaio, si inizia a maturare una rata corrispondente ad 1/12 della paga.

⇒ Sono stato assunto da poco tempo, ne ho diritto comunque? Certo! E per avere un’idea dell’ammontare complessivo della tua tredicesima puoi fare un semplice calcolo: moltiplica il tuo stipendio lordo per il numero di mesi in cui hai lavorato e dividi il risultato per 12.

⇒ Sono stato indisposto a causa di un infortunio per diversi mesi. Di quanto cambia la retribuzione? Non subisce variazioni, come nei casi di malattia, congedo matrimoniale, assenza obbligatoria per maternità, impegni del dipendente per seggi elettorali e permessi di lavoro stipendiati.

⇒ Che cosa posso fare se il mio datore di lavoro non paga la tredicesima? Puoi scegliere di proseguire in due modi, effettuando un sollecito tramite PEC oppure raccomandata. In ogni caso, superato il termine previsto per il pagamento, hai diritto a percepire gli interessi maturati.

La Quattordicesima mensilità

A differenza della tredicesima mensilità, l’introduzione della quattordicesima è più recente e a stabilire chi ne ha diritto sono i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Ti presentiamo alcuni settori per cui è prevista obbligatoriamente:

  • Alimentare;
  • Commercio;
  • Autotrasporti e logistica;
  • Turismo;
  • Settore terziario;
  • Studi professionali ed assicurazioni;
  • Istituti di vigilanza e di credito;
  • Edilizia.

Le domande più frequenti sulla Quattordicesima

Così come per la tredicesima, abbiamo raccolto le domande poste più di frequente quando si parla di quattordicesima.

⇒ Oltre al CCNL, la percezione della quattordicesima cambia a seconda della tipologia di contratto con cui sono assunto? No! Qualora il CCNL lo preveda, hai diritto alla retribuzione, indipendentemente che tu sia assunto a tempo indeterminato, determinato, in apprendistato oppure a tempo pieno e parziale.

⇒ Sono assunto con un contratto a tempo parziale, come posso calcolare la mia quattordicesima? In questo caso i ratei delle mensilità aggiuntive maturano per intero, con calcolo riproporzionato sulla base del proprio orario di lavoro.

Agenzia per il lavoro: i dipendenti somministrati hanno diritto a tredicesima e quattordicesima?

Molto spesso si crede, erroneamente, che un’APL possa decidere a propria discrezione la retribuzione di un neoassunto con contratti di somministrazione: al contrario, la legge stabilisce il principio della “parità di trattamento” tra i lavoratori assunti con l’agenzia e i dipendenti diretti dell’azienda.

Questo significa che:

  • L’agenzia per il lavoro – in fase elaborazione di contratto- applicherà lo stesso CCNL dell’azienda;
  • La retribuzione, a parità di livello e di mansioni, è identica a quella dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda.
  • Al dipendente somministrato spettano la tredicesima e quattordicesima mensilità come disciplinati dal CCNL applicato.
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente riceverà oltre al TFR, ferie e permessi non usufruiti anche i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati.

Tredicesima e quattordicesima in busta paga ogni mese

È possibile che la tredicesima e quattordicesima non siano distribuite nei mesi di dicembre e luglio, ma distribuite su un numero maggiore di mensilità?  La risposta a questa domanda è nei contratti nazionali, che espressamente prevedono il pagamento della tredicesima nel mese di dicembre e della quattordicesima a luglio.

Tuttavia, con un accordo aziendale oppure tra datore di lavoro e lavoratore, è possibile pagarle mensilmente. L’unica cosa a cui prestare maggiore attenzione è il calcolo esatto degli importi!

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