Il contratto individuale di lavoro non è altro che un accordo tra un datore di lavoro e un lavoratore. Il primo si impegna a retribuire il secondo, mentre quest’ultimo si impegna a mettere le sue competenze (manuali o intellettuali) a disposizione del primo. In Italia, l’accordo tra datore e lavoratore può essere gestito tramite diverse tipologie di contratto, a seconda delle necessità ed esigenze. Ecco le principali.
Il contratto a tempo indeterminato
Con questa tipologia di contratto non esiste un vincolo di durata della prestazione del lavoratore. Si tratta della forma comune di rapporto di lavoro utilizzata di regola per le assunzioni. Per questo tipo di contratto è previsto un periodo di prova, utile per entrambe le parti per fare tutte le valutazioni del caso.
In caso di recesso, il lavoratore è libero di dare le dimissioni senza dover addurre alcuna motivazione, mentre il datore di lavoro può licenziare:
– per giustificato motivo oggettivo (ossia per ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro) o soggettivo (in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore);
– per giusta causa, ossia qualora si verifichino eventi così gravi da rendere necessaria l’interruzione del rapporto lavorativo.
Il contratto a tempo determinato
Questo tipo di contratto prevede una data di termine prestabilita. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di mansione e può essere prorogato fino a un massimo di 5 volte, per una durata totale di 36 mesi. Superato questo periodo, il contratto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
Questa soluzione è ideale per attività stagionali o temporanee ma non può essere ammessa nei seguenti casi:
– sostituzione di lavoratori in sciopero;
– presso le unità produttive che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione o in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni;
– per i datori non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il licenziamento prima della scadenza del termine è possibile solo per giusta causa, ossia per fatti talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il contratto di apprendistato
Quello di apprendistato si differenzia dagli altri tipi di contratto per la sua natura formativa. Il datore di lavoro, infatti, oltre a retribuire il lavoratore, ne garantisce la formazione necessaria ad acquisire le competenze legate al ruolo per cui viene assunto.
Il contratto di apprendistato prevede 3 tipologie: per l’ottenimento di un diploma, professionalizzante e di alta formazione o ricerca. Questo contratto è applicabile solo in determinate condizioni di durata e di età dell’apprendista (entro i 25 anni per il primo tipo e entro i 29 per gli altri due).
L’apprendista, proprio perché viene formato, viene retribuito meno rispetto agli altri lavoratori e può essere inquadrato in livelli inferiori, con trattamento contributivo agevolato e incentivi provinciali.
Il contratto a tempo parziale (part-time)
Questo tipo di contratto può rientrare sia nei contratti a termine, che nei contratti a tempo indeterminato e si caratterizza per un orario di lavoro inferiore rispetto allo standard. Il lavoratore ha i medesimi diritti di chi è assunto a tempo pieno e la stessa paga oraria.
Il contratto a tempo pieno può diventare part-time tramite atto scritto e previo accordo tra lavoratore e datore. L’opposizione, da parte del lavoratore, a questo tipo di modifica sul contratto non costituisce giusta causa per il licenziamento.
Il contratto di somministrazione
Si tratta di una tipologia di contratto ideale per agevolare il datore di lavoro nella gestione del personale. In questo caso vengono coinvolti 3 soggetti:
– Il somministratore (come ETJCA): assume il lavoratore
– L’utilizzatore: stipula un contratto commerciale con il somministratore
– Il lavoratore: assunto dal somministratore, svolge l’attività presso l’utilizzatore
I vantaggi per l’utilizzatore sono svariati, perché il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato, ma la gestione è completamente in mano al somministratore. Questo significa che il datore viene sollevato da tutti gli oneri contrattuali e amministrativi legati al rapporto di lavoro. Ne deriva che anche l’assunzione anche per brevi periodi sia agevolata, così come la flessibilità organizzativa.
Il contratto di lavoro intermittente
In questo caso parliamo di un tipo di contratto di lavoro subordinato, con cui il datore di lavoro può utilizzare la prestazione del lavoratore con discontinuità (nell’arco della settimana, del mese o dell’anno).
Si tratta di un contratto applicabile solo per soggetti con meno di 24 o più di 55 anni di età e per un massimo di 400 giorni nell’arco di 3 anni solari (fatta eccezione per alcuni settori).
Con questo tipo di contratto, il lavoratore può essere soggetto a obbligo di disponibilità (viene riconosciuta un’indennità mensile, ma il lavoratore deve rimanere sempre a disposizione) o meno a seconda delle necessità.
Le prestazioni occasionali
Si tratta di attività lavorative che, nel corso di un anno civile, non possono superare determinati compensi:
– Il lavoratore non può percepire più di €5.000 tra tutti gli utilizzatori
– Il lavoratore non può percepire più di €2.500 dal medesimo utilizzatore
– L’utilizzatore non può corrispondere più di €5.000 tra tutti i lavoratori (prestatori)
Si tratta di una soluzione pratica per collaborazioni sporadiche o in cui il preavviso è poco, ma, in questo caso, l’utilizzatore deve inviare almeno un’ora prima della prestazione una dichiarazione all’INPS.