La somministrazione di lavoro, anche nota con la sua precedente definizione di lavoro interinale, consente alle aziende di usufruire di prestazioni lavorative senza dover gestire gli aspetti formali del rapporto di lavoro subordinato.
Nello specifico, tra l’azienda e il lavoratore si interpone un somministratore autorizzato, che si prende cura di tutti gli aspetti amministrativi, contrattuali, legati all’assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro.
Ma come funziona? E in quali casi questa soluzione è ideale per le aziende? Scopriamolo subito.
La somministrazione di lavoro: un rapporto trilaterale
La somministrazione di lavoro coinvolge 3 differenti figure:
– Il somministratore è un’Agenzia per il Lavoro che assume il lavoratore tramite contratto di lavoro in forma scritta;
– L’utilizzatore è il soggetto presso cui il lavoratore presta effettivamente servizio; per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;
– Il lavoratore è colui che presta la propria attività presso l’utilizzatore ed è assunto dal somministratore.
I contratti stipulati sono quindi due:
- Quello di natura commerciale tra somministratore e utilizzatore;
- Quello di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.
L’azienda (utilizzatore), benché non abbia legami contrattuali diretti con il lavoratore, ha nei confronti di quest’ultimo diversi obblighi e oneri (es. sicurezza sul lavoro, formazione, ecc.), ovvero il potere di direzione e coordinamento.
Somministrazione a tempo determinato o indeterminato
L’elasticità di questo tipo di contratto non è solo legata alla gestione del rapporto di lavoro da parte del somministratore, ma anche alla possibilità di scegliere la formula più adatta, caso per caso, tra:
Somministrazione a tempo determinato – Si tratta di contratti ideali per gestire esigenze di flessibilità produttiva e organizzativa, attraverso collaborazioni a breve termine o interventi saltuari da parte di professionisti specializzati.
Somministrazione a tempo indeterminato (o staff leasing) – In questo caso, il somministrato è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro. Nel momento in cui il lavoratore termina la missione presso l’utilizzatore ha diritto a ricevere un’indennità per il periodo in cui rimane “in disponibilità”, ovvero in attesa che l’agenzia individui un utilizzatore presso cui iniziare una nuova missione. Tra i lavoratori a tempo indeterminato in azienda, solo i somministrati in staff leasing non possono superare il 20%.
Diritti e doveri del lavoratore somministrato
In quanto lavoratore presso l’azienda utilizzatrice, il somministrato deve rispettarne le disposizioni come se fosse, a tutti gli effetti, un dipendente. L’attività prevista dev’essere quindi svolta secondo le modalità e le richieste dell’azienda, in modo che il contributo e l’apporto del lavoratore somministrato siano quanto più congeniali possibile alla produttività aziendale.
Inoltre, il lavoratore ha accesso ai medesimi servizi sociali e assistenziali che spettano ai colleghi assunti direttamente dall’azienda, nonché alla stessa paga di chi svolge le stesse mansioni.
L’azienda e i vantaggi
Nella somministrazione di lavoro (o conosciuta anche con il termine ormai superato di “lavoro interinale”) l’impresa utilizzatrice esercita a tutti gli effetti potere di direzione e controllo sul lavoratore, ma allo stesso tempo viene sollevata da oneri quali:
– Costi economici e burocratici legati alla ricerca, alla selezione e all’assunzione di nuovi dipendenti
– La retribuzione diretta del dipendente, l’elaborazione dei cedolini-paga, il versamento dei contributi.
Allo stesso tempo, il contratto di somministrazione offre all’azienda utilizzatrice molte possibilità, quali:
– Avvalersi di professionisti altamente qualificati, esperti e preparati per periodi di tempo limitati
– Avere accesso a lavoratori specializzati, con competenze specifiche che possono essere necessarie su determinati progetti o attività
– Poter contare su un rapporto di lavoro flessibile
– Permette di valutare delle risorse prima della prosecuzione del rapporto in forma diretta
Il singolo contratto ha un limite di 36 mesi o 6 proroghe; probabili nuove missioni sono soggette ai limiti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore.