Nella disciplina della somministrazione del lavoro a tempo determinato il Collegato lavoro 2025 si muove in un’ottica di maggiore flessibilità e semplificazione normativa.
Vediamo come.
Estensione del perimetro di utilizzo della somministrazione a termine
Il Collegato lavoro 2025 prevede un ampliamento delle possibilità di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato, intanto introducendo nuove esenzioni dal limite del 30%: per l’avvio di nuove attività, start-up innovative, spettacoli specifici e programmi radiofonici o televisivi, sostituzioni e attività stagionali.
Per queste ultime è stato ampliato il concetto di stagionalità, che ora comprende anche picchi di cicli produttivi o particolari esigenze tecnico-produttive definite dai contratti collettivi nazionali o di secondo livello.
L’altra categoria di contratti che viene esclusa dal computo della percentuale massima di ricorso alla somministrazione a termine, è relativa ai contratti conclusi con lavoratori che sono stati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione.
Disciplina semplificata per soggetti a rischio di esclusione lavorativa
L’intervento normativo facilita l’avviamento in somministrazione di soggetti che si trovano in situazione di particolare debolezza: i lavoratori disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, ed i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Per tali categorie di lavoratori, in caso di contratto della durata superiore a dodici mesi (anche con proroghe) ed in caso di rinnovo del contratto, non si applica il regime delle causali ordinariamente previsto.
Tale causalità resta dunque esclusiva per le prestazioni a termine in regime di somministrazione.
Superamento del regime transitorio
Il Collegato lavoro 2025 elimina il termine temporale del 30 giugno 2025,quale limite alla somministrazione a termine, oltre i ventiquattro mesi, in caso di lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia.
Dimissioni per fatti concludenti
Tra le importanti novità introdotte dalla Legge e che coinvolgono tutti i lavoratori, in regime di somministrazione e non, bisogna ricordare anche le dimissioni per fatti concludenti.
Ovvero se una persona si assenta in modo ingiustificato dal lavoro, oltre quanto previsto dal contratto collettivo (in assenza di una disposizione specifica, in ogni caso oltre 15 giorni) è possibile considerare il rapporto lavorativo risolto. Fanno eccezioni le assenze per causa di forza maggiore o i motivi imputabili al datore di lavoro.
Tali dimissioni per fatti concludenti comportano l’impossibilità di accedere alla NASPI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) perché non rientrano nella fattispecie della perdita involontaria del lavoro.
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