Gare d’appalto: novità in materia di omissione degli oneri sulla sicurezza

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Nelle procedure di partecipazione alle gare d’appalto, anche per quelle che hanno ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro, i concorrenti sono chiamati a presentare offerte costituite da documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

Relativamente alla documentazione amministrativa, in caso di incompletezza/irregolarità della documentazione amministrativa, il Codice degli Appalti ( D. Lgs. 50/2016 e smi) prevede che si possa richiedere ai concorrenti di integrare/sanare i documenti (c.d. soccorso istruttorio), al fine di garantire la maggior partecipazione possibile, nell’interesse della Pubblica Amministrazione e della par condicio dei concorrenti. Non è prevista dunque una esclusione automatica dell’azienda dalla gara d’appalto.

Relativamente alle offerte economiche, invece, il Consiglio di Stato, si è pronunciato sulla omissione di una delle voci che costituiscono l’offerta. Sotto la vigenza del nuovo codice,

non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all’articolo 95, comma 10. Ciò, in quanto il Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo”.

La mancata indicazione, cioè, degli oneri di sicurezza aziendali nell’offerta economica consente l’esclusione automatica di quest’ultima, senza il previo soccorso istruttorio, non applicabile poiché contrasterebbe con il principio della par condicio concorrenziale e consentirebbe al concorrente che ha omesso alcune voci di modificare l’offerta economica dopo esser venuto a conoscenza delle offerte altrui.

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